Con l'ordinanza 8.6.2026 n. 18398, la Cassazione ha esaminato una fattispecie, tutt'altro che infrequente, relativa a un rivenditore, soggetto passivo IVA italiano, che acquistava beni da una società tedesca per cederli ai propri clienti "consumatori finali" italiani dei quali aveva raccolto gli ordini su una piattaforma online.
Assumendo che l'operazione dovesse essere trattata unitariamente ai fini IVA, la Corte ha ritenuto che il soggetto passivo nazionale effettuasse un acquisto intracomunitario, soggetto ad imposta in Italia attraverso il meccanismo del reverse charge, e che fosse, a sua volta, tenuto ad applicare l'IVA sulla successiva rivendita dei beni ai "privati “cessionari finali.
Stando alla descrizione dei fatti, l'acquisto degli pneumatici da parte dei "privati consumatori" italiani attraverso il portale di rivendita online avviene contestualmente all'approvvigionamento da parte del rivenditore italiano presso il fornitore tedesco. A questo si aggiunge, come detto, il trasporto effettuato, in via diretta, dal primo fornitore ai clienti finali. La prima cessione ha pertanto natura di "acquisto intracomunitario" in Italia ed è soggetta ad IVA nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 40 co. 1 del DL 331/93. Conseguentemente, anche la seconda cessione, dal rivenditore, al consumatore finale, rileva in Italia ai fini dell'imposta.