In tema di detrazione dell'IVA, va sottolineata la necessaria distinzione fra requisiti sostanziali e requisiti formali. I primi, che costituiscono il fondamento stesso del diritto esigono che:
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gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo;
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il soggetto passivo sia debitore dell'IVA relativa a tali acquisti;
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i beni siano utilizzati ai fini di operazioni imponibili (causa C-590/13, punto 43).I requisiti formali, invece, disciplinano modalità e controllo dell'esercizio del diritto, consistendo in obblighi contabili e dichiarativi.
Ne consegue che il mancato rispetto di questi ultimi non incide sulla detrazione dell'IVA, a meno che "la loro violazione comporti l'impossibilità di fornire la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali", o sia stata finalizzata alla partecipazione di una frode fiscale (Cass. n. 6111/2026).In presenza dei necessari presupposti, il diritto alla detrazione dell'imposta è dunque consentito anche qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione IVA, ma non senza limiti temporali. Il soggetto passivo è infatti tenuto a dimostrare di averlo esercitato entro il termine di decadenza normativamente previsto.