Il D.lgs. correttivo "Omnibus", con apposite integrazioni all'art. 181 del TUIR, estende il diritto al riporto delle perdite alle componenti negative prodotte da una società estera, se questa:
Il beneficio è subordinato:
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all'appartenenza allo stesso gruppo delle entità coinvolte sia nei periodi d'imposta in cui le perdite sono prodotte, sia alla data di efficacia giuridica della fusione;
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alla circostanza per cui le perdite non possono più in alcun modo essere utilizzate nello Stato estero.