Con la sentenza 10.6.2026 n. 18954, la Corte di Cassazione ha affermato che il differenziale negativo di un contratto finanziario swap (che implica un mero regolamento di natura finanziaria e non anche la consegna di merci), anche se concluso con finalità di copertura, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, trattandosi, in ogni caso, di onere finanziario rientrante nell'area C del Conto economico e quindi escluso da imposta (ex art. 5 co. 1del D.lgs. 446/97).
In senso conforme, si era espressa, in passato, l'Agenzia delle Entrate che, con la risposta a interpello 10.5.2022 n. 249, aveva sostenuto l'irrilevanza dei proventi e degli oneri derivanti dalla valutazione e dal realizzo dei contratti di acquisto e vendita a termine "physically settled" di energia e di gas, rientranti nel portafoglio di trading della società istante.
Pare quindi definitivamente superato il diverso orientamento espresso dalla precedente risposta 24.4.2020 n. 121.