A seguito delle modifiche apportate dal DM 13.1.2026 n. 2 al DM istitutivo del RUNTS 15.9.2020 n. 6, gli ETS aggiornano le informazioni di cui all'art. 8 co. 6 lett. r) annualmente, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento al 31dicembre precedente, qualora si siano verificate variazioni nei dati presenti nel RUNTS. Le informazioni da aggiornare riguardano il numero di soci o di associati cui è riconosciuto il diritto di voto, il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa, il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente, il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono. Rispetto alla scadenza del 30.6.2026:
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le ODV e le APS, che avevano già comunicato tali informazioni in fase di iscrizione e al loro aggiornamento di anno in anno, dovranno aggiornare le stesse solo se, con riferimento al 31.12.2025, si sono verificate variazioni rispetto alla situazione precedentemente evidenziata al RUNTS;
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gli enti associativi diversi dai precedenti, non tenuti alla comunicazione di queste informazioni in fase di iscrizione al RUNTS prima della modifica normativa citata, sono tenuti per la prima volta ad aggiornare il RUNTS con i dati citati.