Il D.lgs. Omnibus correttivo della riforma fiscale approvato dal Consiglio dei ministri il 10.6.2026 vede, rispetto alle prime bozze circolate, lo stralcio della norma riguardante la cessione e l'assegnazione delle azioni proprie, con conseguente ripristino del regime transitorio previsto per il solo 2026 e, soprattutto, con il conseguente ripristino del principio di irrilevanza dei maggiori valori al termine di tale periodo transitorio. Nell'ipotesi in cui tale stralcio sia confermato nella versione del D.lgs. che verrà inviata alle Camere per i pareri, con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (il 2026 "solare") rimarrebbe in vigore, come detto, il regime transitorio disposto dall'art. 1 co. 131 lett. a) della L. 199/2025, in base al quale rientra tra i "ricavi" la differenza eventualmente realizzata tra il corrispettivo derivante dalla cessione di azioni o quote proprie e il relativo costo di acquisto. Ciò in deroga al principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 co. 1 del TUIR, posto che tale differenza non transita a Conto economico, ma è iscritta ad aumento del patrimonio netto.