Lo schema di decreto legislativo Omnibus correttivo della riforma fiscale contempla una serie di interventi modificativi sul testo dell'art. 4-bis co. 3 del D.lgs. 346/90 (nonché del "gemello" art. 90 del D.lgs. 123/2025), funzionali a estendere espressamente gli effetti dell'opzione per la tassazione in entrata anche alle imposte ipotecarie e catastali, laddove il trasferimento includa (tra gli altri) beni immobili. Il provvedimento in questione si propone, inoltre, di coordinare la vigente formulazione dell'art. 34 co. 1 del DLgs.346/90 con il meccanismo di autoliquidazione del tributo successorio introdotto dal D.lgs. 139/2024. Attualmente, la norma stabilisce che, nei casi di notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, a fronte della presentazione di una dichiarazione di successione incompleta o infedele sono dovuti gli interessi, nella misura del 4,5 % per ogni semestre compiuto, con decorrenza "dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale". Considerato che ad oggi la liquidazione dell'imposta non è più demandata all'ufficio, lo schema di D.lgs. mira a sostituire l'incoerente locuzione sul dies a quo per la decorrenza degli interessi con il diverso riferimento al giorno successivo alla scadenza del termine entro il quale il contribuente è tenuto a effettuare il pagamento dell'imposta autoliquidata.