La Corte di Cassazione, con la sentenza 11.6.2026 n. 19140, ha affermato che, anche per i soggetti IRES (es. spa, srl, ecc.) e non solo per quelli IRPEF (es. imprese individuali, sas, snc, ecc.), gli interessi passivi sono deducibili dal reddito d'impresa (nei limiti di legge) a condizione che il finanziamento contratto sia inerente all'attività esercitata. Nel giudizio di inerenza, pur non coincidendo con quest'ultima o sostituendosi ad essa, rileva anche l’antieconomicità della spesa, che, nel caso degli interessi passivi, può desumersi dalla sproporzione, in alternativa, tra:
Quanto all'onere della prova, secondo i giudici di legittimità, il contribuente è tenuto a dimostrare l'inerenza “qualitativa", vale a dire la compatibilità, la coerenza e la correlazione dell'onere non già ai ricavi, ma all'attività di impresa in generale. Incombe, invece, sull'Amministrazione finanziaria la prova dell'antieconomicità, ove questa sia addotta come indizio di assenza di inerenza.