Lo schema del D.lgs. Omnibus, approvato il 10.6.2026 dal Consiglio dei ministri, prevede l'introduzione dell'aliquota al 31% per l'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale ex art. 5 della L. 448/2001 in caso di partecipazioni non quotate emesse da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ex art. 47-bis del TUIR.
Inoltre, si prevede che l'imposta sostitutiva applicata sulle partecipazioni in società residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata non possa beneficiare della rateizzazione.
In merito all'ambito di applicazione della nuova aliquota del 31%, secondo l'art. 47-bis del TUIR si considerano residenti in paradisi fiscali le partecipate:
-
il cui livello di tassazione effettiva è inferiore al 50% di quello italiano (art. 167 co. 4 lett. a) del TUIR), per le partecipazioni di controllo;
-
il cui livello di tassazione nominale è inferiore al 50% di quello italiano, per le partecipazioni che non integrano il requisito del controllo.