Ai sensi dell'art. 4 del DM 7.5.2026, la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo; la fruizione della maggiorazione è subordinata, in ogni caso, alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche da parte del GSE, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento.
Per fruire della prima quota di iper-ammortamento nel modello REDDITI 2027 in relazione a un investimento 4.0 completato (effettuato ex art. 109 del TUIR) nel 2026:
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il bene deve essere entrato in funzione e interconnesso nel 2026, con perizia e certificazione contabile;
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la comunicazione di completamento va trasmessa entro il 31.12.2026, fermo restando il ricevimento della comunicazione di esito positivo da parte del GSE.
L'impostazione prevista dal DM potrebbe quindi generare dei disallineamenti tra ammortamento "ordinario" e maggiorazione della deduzione per effetto dell'iper-ammortamento.
Il DM precisa inoltre che il beneficio è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti rilevanti completati in ciascuna annualità.