Gli Autori osservano che, nel regime fiscale degli enti del Terzo settore, l'imponibilità dei contributi pubblici è strettamente legato alla natura dell'ETS, da definire in base ai criteri dell'art. 79 del D.lgs. 117/2017.
In base all'art. 79 co. 4 lett. b) del D.lgs. 117/2017, non concorrono alla formazione del reddito degli ETS non commerciali i contributi e gli apporti erogati dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, anche in regime convenzionato o accreditato, delle attività di interesse generale.
Dalla disposizione si evince che, per verificare l'imponibilità del contributo, prima occorre verificare se l'attività di interesse generale sia svolta secondo criteri di non commercialità, cioè gratuitamente oppure dietro corrispettivi che non eccedono i costi effettivi, considerando anche gli eventuali apporti pubblici. Solo successivamente si procede alla verifica della natura fiscale dell'ente, confrontando entrate commerciali ed entrate non commerciali per stabilire se l'ETS possa essere considerato fiscalmente non commerciale. Solo ove tale verifica dia esito positivo, ossia l'ETS è non commerciale, sarà possibile beneficiare della non imponibilità.