Ai fini della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa, l'inerenza è espressamente richiesta per i soggetti IRPEF (ex art. 61 del TUIR), ma non per i soggetti IRES.
Al riguardo, la Cassazione, con la sentenza 11.6.2026 n. 19140, ha affermato che, anche per questi ultimi, gli interessi passivi sono deducibili, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 96 del TUIR, se il finanziamento contratto è relativo all'attività esercitata.
Nel giudizio di inerenza, pur non coincidendo con quest'ultima o sostituendosi ad essa, rileva anche l'antieconomicità della spesa, che, nel caso degli interessi passivi, può desumersi dalla sproporzione, in alternativa, tra:
Quanto all'onere della prova, secondo i giudici di legittimità, il contribuente è tenuto a dimostrare l'inerenza “qualitativa", vale a dire la compatibilità, la coerenza e la correlazione dell'onere non già ai ricavi, ma all'attività di impresa in generale. Incombe, invece, sull'Amministrazione finanziaria la prova dell'antieconomicità, ove questa sia addotta come indizio di assenza di inerenza.