Sui crediti d'imposta diversi da quelli superbonus di cui all'art. 119 del DL 34/2020 va sempre più consolidandosi un cortocircuito tra indicazioni "preventive" di prassi ufficiale del MEF e dell'Agenzia delle Entrate e statuizioni di principio "a posteriori" della Suprema Corte di Cassazione.
Per i bonus diversi dal superbonus (tra cui il bonus facciate), il MEF aveva chiarito che la "generazione" e il successivo utilizzo dei crediti poteva prescindere dall'effettiva realizzazione (anche soltanto in parte) delle opere cui si riferivano le spese detraibili oggetto delle opzioni, fermo restando che comunque dette opere avrebbero dovuto essere poi realizzate e ultimate per "consolidare" il diritto ed evitare ai contribuenti di dover restituire i benefici fruiti con corredo di sanzioni e interessi (risposte a interrogazioni in commissione Finanze alla Camera del 7.7.2021 n. 5-06307 e del 17.11.2021 n. 5-07055).
In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate che ha confermato che, per i bonus edilizi diversi dal superbonus, l'attestazione di congruità delle spese "può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori" ed ha aggiunto che il rilascio dell'attestazione della congruità delle spese non può avvenire prima che gli interventi "risultino almeno iniziati" (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16, § 1.2.2). La Corte di Cassazione, tuttavia, non valorizza questi elementi soggettivi e considera penalmente rilevanti "a priori" le condotte "generative" di crediti da bonus facciate su spese relative a interventi all'epoca non ancora realizzati, ivi compreso il caso di loro realizzazione successiva (da ultimo, Cass. penale 4.6.2026 n. 20669).
Per contribuenti e imprese che hanno operato in buona fede è necessario trovare al più presto una soluzione.