In merito all'applicazione del regime della participation exemption ex art. 87 del TUIR, l'Autore segnala l'ordinanza Cass. 3.2.2023 n. 3463, la quale ha ribadito che l'iscrizione delle partecipazioni nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra il circolante dell'attivo patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione dell'esenzione anche qualora la partecipazione venga successivamente iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. A questo intervento giurisprudenziale, si aggiunge Cass. 29.4.2026 n. 11695, che ha precisato come il criterio per l'allocazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni o l'attivo circolante "non è solo quello della durevolezza dell'investimento, ma, soprattutto, della destinazione strategica attribuita dagli amministratori".