Con l'ordinanza 16.6.2026 n. 20202 la Corte di Cassazione ha negato la deducibilità della svalutazione di una partecipazione in una società ammessa alla procedura di concordato preventivo, non verificandosi, nel caso di specie, alcun fenomeno realizzativo.
Non è pertinente, ad avviso dei giudici, il richiamo all'art. 101 co. 5 del TUIR (in tema di perdite su crediti) operato nel ricorso della contribuente prospettando un'interpretazione estensiva della norma, volta ad assimilare la svalutazione della partecipazione a una perdita su crediti, come tale deducibile.
Ciò in quanto l'applicazione analogica di norme fiscali di favore, quale quella sulla deducibilità delle perdite, è preclusa. Il caso in esame riguarda invece un componente negativo emerso a seguito di un processo valutativo con riferimento al quale è espressamente prescritta l'indeducibilità (artt. 94 e 110 co. 1 lett. d) del TUIR).