Nell'ambito delle attività di ristorazione, a prescindere dalla modalità con la quale è certificata l'operazione (mediante documento commerciale o fattura), si pone il problema di individuare una descrizione del servizio sufficiente a soddisfare i requisiti di legge, ma che non complichi eccessivamente la gestione amministrativa di un'attività variegata e dai ritmi tipicamente veloci, come quella di un ristorante.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che nel documento commerciale "la descrizione del servizio reso o del bene ceduto (…) può essere sintetica ma sufficiente a identificare il servizio o il bene. A titolo di esempio, nel caso di ristorazione è sufficiente riportare la descrizione «primo, secondo, dolce» ovvero «pasto completo»" (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.2.2020 n. 3, § 1.2, nota 19).
Quanto alla fattura, la necessità di riportare la descrizione dell'operazione discende direttamente dall'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, che impone di indicare nel documento "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione".
La Cassazione ha sancito l'irregolarità di una fattura dal contenuto vago e cronologicamente indefinito, posto che ciò non consentirebbe di identificare l'oggetto della prestazione (cfr. Cass. 27.5.2020 n. 9912).