Ai sensi dell'art. 54-sexies del TUIR, le quote di ammortamento del costo:
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di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo stesso;
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dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo;
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degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
La deduzione per quote di ammortamento si applica già dal 2024 (art. 6 co. 1 del D.lgs. 192/2024), con effetto sul modello REDDITI 2025, ad eccezione dell'acquisto della clientela, la cui deduzione per quote di ammortamento si applica solo dal 2025 (art. 6 co. 4 del D.lgs. 192/2024), con il primo impatto sul modello REDDITI 2026.
In precedenza, in assenza di una specifica disciplina, i suddetti costi erano invece dedotti per cassa nell'anno di sostenimento.