L'art. 68 co. 6 del TUIR prevede che, in caso di acquisto per successione di azioni o quote, si assume come loro costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. All'interno dell'ultima casistica, come confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 12, rientrerebbero anche le partecipazioni trasmesse con ricorso al beneficio ex art. 3 co. 4-ter del D.lgs. 346/90. Ai sensi della medesima norma, il dato può e deve essere aumentato dell'imposta di successione eventualmente assolta. Sul tema, si segnala la sentenza C.G.T. I Verona 17.7.2025 n. 293/1/25 per la quale il principio di valorizzazione delle azioni o quote ereditate riportato dall'art. 68 co. 6 del TUIR sia la traduzione del più generale divieto di doppia imposizione di rango costituzionale, certamente non superabile sulla base di meri formalismi di lettura. Ai fini delle imposte sui redditi, quindi, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta mortis causa non può che essere, sempre e comunque, quello assunto o assumibile entro il comparto dell'imposta sulle successioni.