Nella risposta ad interpello 18.6.2026 n. 124, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che può determinare una plusvalenza tassabile ai sensi della lett. b-bis) all'art. 67 co. 1 del TUIR. Il particolare caso analizzato riguarda un contribuente che acquista (il 9.5.2006) dai propri genitori la piena proprietà di un immobile. Posto che nel giugno 2012 il medesimo contribuente (il figlio) ha donato il diritto di usufrutto sull'immobile ai genitori, mantenendo la nuda proprietà e che nel gennaio 2022 il diritto di usufrutto si è estinto per rinuncia a titolo gratuito degli usufruttuari, viene richiesto all'Amministrazione finanziaria quale sia la data di acquisto dell'immobile, ai fini della lett. b-bis) all'art. 67 co. 1 del TUIR. L'Agenzia delle Entrare ritiene siano applicabili, anche alla fattispecie prevista dalla lett. b-bis), i chiarimenti forniti nella ris. 30.5.2008 n. 218 in relazione alla precedente lett. b) del medesimo art. 67 co. 1 del TUIR. In sostanza, la data di acquisto da prendere come riferimento è quella del 9.5.2006 e non quella successiva (avvenuta nel gennaio 2022) che coincide con la rinuncia dell'usufrutto e che comporta sostanzialmente la riespansione del diritto di proprietà. Inoltre, nel caso siano stati ultimati gli interventi che hanno dato diritto al superbonus nel 2024, se nei 10 anni antecedenti la cessione (che si ipotizza avverrà il 27.4.2027) l'immobile è adibito ad abitazione principale dai genitori (familiari del cedente), l'eventuale plusvalenza realizzata non sarà imponibile ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR.