La legge nulla dispone circa le modalità con le quali la società di persone debba provvedere a liquidare la quota di partecipazione del socio deceduto, receduto o escluso. Secondo parte della dottrina, nel caso in cui i restanti soci non si accordino per acquistare la quota del socio uscente o non si trovi un terzo acquirente gradito a tutti, la società potrebbe procedere alla liquidazione utilizzando le proprie risorse patrimoniali, come utili o riserve di utili, fino all'eventuale riduzione del capitale sociale.
In tale ultimo caso, però, è dubbia l'applicabilità dell'art. 2306 c.c., il quale dispone che la riduzione "reale" del capitale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o con liberazione dei medesimi dall'obbligo di ulteriori versamenti può essere eseguita solo dopo tre mesi dall'iscrizione nel Registro delle imprese e a condizione che entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Secondo alcuni, la citata disposizione dovrebbe applicarsi anche in caso di riduzione del capitale a fronte dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio (cfr. le massime del Consiglio notarile di Firenze, Pistoia e Prato nn. 29/2012 e 65/2018).
Altri ritengono, invece, che in tali ipotesi la riduzione del capitale dovrebbe essere qualificata come riduzione "nominale" e non "reale", con conseguente inapplicabilità dell'art. 2306 c.c. (cfr. le massime del Comitato notarile della regione Campania nn. 29 e 32).