Il conferimento di una partecipazione a favore di una holding, in regime di realizzo controllato ex art. 177 co. 2 o 2-bis del TUIR, seguito dalla donazione della partecipazione in essa detenuta, potrebbe prestare il fianco a censure sotto il profilo dell'abuso del diritto, se determina l'abbattimento della base imponibile dell'imposta sulle donazioni. L'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 18.2.2026 n. 42 e 4.6.2026 n. 115, ha affermato che il risparmio fiscale riscontrabile in termini di minore imposta sulle donazioni è indebito, poiché in contrasto con la ratio dell'art. 16 co. 1 lett. b) del D.lgs. 346/90, il quale aggancia la base imponibile dell'imposta al Patrimonio netto contabile della società le cui quote sono oggetto di donazione. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non abusiva soltanto l'operazione esaminata con la risposta a interpello n. 42/2026, dato il riscontro della sostanza economica della complessiva condotta, ossia di finalità extrafiscali non marginali sottostanti al previo conferimento delle partecipazioni.