Si osserva che dal principio di neutralità fiscale sancito dall'art. 177-bis del TUIR deriva la possibilità che il valore rideterminato ex art. 5 della L. 448/2001 delle quote di uno studio associato possa essere assunto come nuovo costo fiscalmente riconosciuto dei soci anche a seguito della trasformazione in STP.
L'art. 177-bis del TUIR è stato introdotto in attuazione dell'art. 5 co. 1 lett. f) n. 2.4, della L.111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) con l'obiettivo di estendere il principio della "neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti".
Di conseguenza, applicano il principio della neutralità anche le trasformazioni che possano comportare un passaggio dalla determinazione del reddito da lavoro autonomo a quella del reddito di impresa, purché ciò avvenga nel rispetto del principio della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività che transitano da un regime all'altro.
Menzionando motivi di ordine logico-sistematico, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.6.2026 n. 123 afferma che "il principio di «neutralità fiscale» previsto sui beni di primo grado si estende anche al costo fiscale delle partecipazioni possedute dai soci della STP, le quali, a seguito della trasformazione, conserveranno il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute nella trasformanda associazione professionale".