Secondo quanto sancito dalla Cassazione, nelle ordinanze 12.3.2026 n. 5672 e n. 5674, in presenza di una domanda di rimborso IVA, la mancata produzione della documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate (es. registri IVA o attestazione relativa alla garanzia patrimoniale prestata) determina la sospensione della maturazione degli interessi di mora in favore del contribuente. Ai sensi dell'art. 38-bis co. 1 del DPR 633/72, non si computa, ai fini della decorrenza degli interessi moratori, il periodo che intercorre tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'Amministrazione finanziaria e la data della loro consegna da parte del contribuente, se superiore a 15 giorni.
Nell'ordinanza n. 5674/2026, si precisa che l'eventuale cessione del credito IVA non incide sulla determinazione degli interessi di mora, pur essendo la documentazione richiesta al cessionario del credito. Difatti, la cessione del credito IVA comporta "il subingresso del terzo cessionario nella posizione del contribuente cedente lasciando inalterati i termini del rapporto sostanziale da cui il credito origina".