La Corte di Cassazione, con la sentenza 18.6.2026 n. 20673, ha affermato che l'art. 17 co. 3 del DPR 131/86 è norma speciale rispetto all'art. 28 del DPR 131/86 che contiene la disciplina generale della risoluzione del contratto di locazione.
Secondo la Corte, ciò significa che, in caso di risoluzione del contratto di locazione non può trovare applicazione l'art. 28, bensì l'art. 17 co. 3 del DPR 131786, con la conseguenza che non potrebbe applicarsi l'imposta di registro del 3%, in caso di risoluzione della locazione per la quale il corrispettivo fosse stato corrisposto anticipatamente, sui canoni restituiti dal proprietario al conduttore.