Con Risposta ad Interpello n. 126 del 22 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri, con particolare riferimento alla localizzazione della sede del datore di lavoro. Il caso riguarda una lavoratrice che dichiara di essere fiscalmente residente in Svizzera, in un Comune di confine con l’Italia nel Canton Ticino, e di prestare la sua attività lavorativa per un’azienda italiana che ha la propria sede legale in Veneto. In particolare, la lavoratrice chiede se, nonostante la sede legale della società per cui lavora non sia situata in una zona di confine, possa comunque fruire del regime impositivo previsto dall’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione svizzera, relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri.
Nella Risposta ad Interpello, l’Agenzia precisa che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera italiana non impedisce l’applicazione dell’accordo, a condizione che il lavoratore svolga la propria attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera italiana (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano) e che il datore di lavoro sia fiscalmente residente in Italia.