La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 aprile 2026, n. 8402, ha stabilito che la disciplina di cui all’art. 2103, c.c., come modificato dall’art. 3, D.Lgs. n. 81/2015, secondo la quale accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione possono essere stipulati, a pena di nullità, alle condizioni da esso previste e nelle sedi di cui all’art. 2113, c.c., si applica a tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche se non ricorre un mutamento di mansioni o di livello di inquadramento.
La riduzione della retribuzione, infatti, è ammissibile solo se vengono rispettate le garanzie procedurali previste dall’art. 2103, c.c., in particolare la stipula in sedi protette o davanti alle commissioni di certificazione, con assistenza del lavoratore, mentre ogni accordo concluso al di fuori di tali contesti deve considerarsi nullo, indipendentemente dalla circostanza che le mansioni restino invariate. Tale principio assume rilievo generale, configurandosi come limite all’autonomia privata e come presidio contro possibili abusi derivanti dall’asimmetria di potere tra datore e lavoratore.