L'art. 2 del DPR 10.11.97 n. 445 prevede la possibilità di effettuare un unico versamento per ciascun periodo d'imposta, entro il termine stabilito per l'effettuazione del versamento a saldo delle imposte sui redditi, delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
- nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;
- effettuano ritenute d'acconto per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro.
Con l'art. 9 co. 4-5 del D.lgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti"), a decorrere dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024, è stato però introdotto un regime di versamento cumulativo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (art. 25 del DPR 600/73) e sulle provvigioni (art. 25-bis del DPR 600/73), stabilendo che:
- se l'importo delle ritenute non è superiore a 100,00 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;
- se non si supera tale limite, le ritenute vanno comunque versate entro il 16 dicembre;
- le ritenute relative ai compensi corrisposti a dicembre vanno versate entro il 16 gennaio dell'anno successivo, indipendentemente dall'importo.
L'Agenzia delle Entrate, pur non avendo fornito espliciti chiarimenti, continua a ritenere applicabile il regime dell'art.2 del DPR 445/97 anche a seguito delle disposizioni introdotte dal D.lgs. 1/2024 (si vedano, in particolare, le istruzioni ai modelli 770/2025 e 770/2026).