In materia di trattamento di fine mandato (TFM), in ragione del combinato disposto dell'art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR e dell’art. 105 del TUIR, le quote accantonate al fondo possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, purché il riconoscimento dell'indennità risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo. Se l'amministratore è già in carica, secondo la C.G.T. I Verona 7.11.2025n. 421/1/25, l'unico modo per attribuirgli il TFM, usufruendo del suddetto trattamento fiscale, è quello di interrompere il rapporto in essere per mezzo di formali dimissioni, deliberare il diritto all'indennità di fine mandato e conferire un nuovo incarico.