La Cassazione, nell'ordinanza n. 21061/2026, ha affrontato il tema della responsabilità contrattuale del commercialista, il quale, nell'espletamento dell'incarico di redigere la dichiarazione dei redditi del cliente, non si sia avveduto degli errori di fatturazione commessi da quest'ultimo e successivamente accertati dall'Amministrazione finanziaria.
Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto non condivisibile l'esclusione di responsabilità sostenuta dalla Corte d'Appello sul rilievo che l'obbligo di perizia e di diligenza qualificata posto in capo al libero professionista dall'art.1176 co. 2 c.c. non si estende fino al punto di imporre allo stesso un generale obbligo di controllo e di verifica, sia preventiva che successiva, dell'operato del cliente e della documentazione fornitagli per escludere errori.
Per i giudici di legittimità, il consulente fiscale cui il cliente trasmette le fatture emesse per approntare la dichiarazione annuale dei redditi è tenuto a supervisionare l'operato dello stesso, che confida legittimamente nella sua prestazione professionale. Il commercialista, nell'esecuzione del mandato ricevuto, deve adottare un comportamento conforme alla diligenza qualificata di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., il quale gli impone di fornire al cliente una consulenza funzionale non solo al raggiungimento dello scopo dell'operazione, ma anche al rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale.