Nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, il regime delle plusvalenze su partecipazioni in società immobiliari è tale per cui il potere impositivo è riservato in via esclusiva allo Stato di residenza del cedente. Per le partecipazioni qualificate in società italiane cedute da non residenti, quindi, l'Italia non può tassare le plusvalenze (per le partecipazioni non qualificate, l'esenzione dei non residenti è già garantita dalle disposizioni interne nella maggior parte dei casi).
Fanno eccezione a questo principio i rapporti con Stati le cui Convenzioni con l'Italia disciplinano diversamente le società immobiliari, consentendo l'imposizione concorrente dello Stato di localizzazione degli immobili (es. Francia): in queste situazioni, le plusvalenze realizzate dal non residente scontano in Italia l'imposta sostitutiva del 26%.