La circ. Assonime 24.6.2026 n. 17 approfondisce il tema della tassazione dei dividendi percepiti da soci (in particolare società di capitali) per importi non proporzionali alle rispettive partecipazioni.
In particolare, si commenta la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 31.3.2026 n. 90 che ha trattato il caso di parte dei soci che hanno ricevuto un quantum di utili inferiore alla rispettiva quota sociale, senza percepire alcun conguaglio e senza aver maturato il diritto a ricevere maggiori utili in futuro.
Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, la fattispecie in esame comporta che le somme ottenute dal socio, che riceve utili in misura proporzionalmente superiore alla quota di partecipazione al capitale sociale a seguito della rappresentata distribuzione non proporzionale, vengano qualificati ai fini fiscali:
- come dividendi, per la quota parte corrispondente agli utili spettanti al singolo socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale e in quanto tale esclusa da imposizione per il 95% ex art. 89 co, 2 del TUIR;
- come sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 co. 3 lett. b) del TUIR, per la restante parte e in quanto tale concorrerà alla formazione del reddito imponibile del socio percettore nella misura del 100% del suo ammontare.
Tuttavia, Assonime ritiene che si debba indagare se la delibera di distribuzione di utili non proporzionale potesse essere effettivamente adottata nel caso di specie conformemente alle regole del diritto societario o statutarie.
Infatti, qualora la delibera di distribuzione fosse conforme allo statuto e al diritto societario, l'atto di autonomia privata posto in essere sarebbe lecito.