La Corte di Cassazione, con la pronuncia 23.6.2026 n. 21394, ha ribadito che la scrittura privata di riduzione del canone di locazione non è soggetta ad obbligo fiscale di registrazione e che la registrazione dell'accordo modificativo non costituisce un adempimento imposto a pena di inefficacia, operando piuttosto sul piano probatorio, quale mezzo tipico per attribuire data certa all'atto.
Inoltre, la data certa dell'accordo può essere dimostrata anche mediante fatti diversi dalla registrazione, purché idonei, per il loro carattere obiettivo e per la loro estraneità alla disponibilità delle parti, a provare con certezza l'anteriorità della formazione del documento, secondo una valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato in fatto che la contribuente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare la certezza della data dell'accordo riduttivo anteriormente alla sua registrazione, limitandosi a far valere l'esistenza della scrittura privata non autenticata.