In tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro sulla cessione d'azienda, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 15.6.2026 n. 19983 e con la sentenza 1.6.2026 n. 17179, si è discostata apertamente dall'orientamento (Cass. 24081/2015; Cass. 22223/2011; Cass. 12215/2008) secondo il quale la deduzione delle passività inerenti dal valore dell'azienda sarebbe possibile (ai sensi dell'art. 51 co. 4 del DPR 131/86) solo per l'Ufficio, in sede di rettifica del valore dichiarato in atto e non per il contribuente.
Secondo la Corte, il criterio legale di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro per l'azienda opera a prescindere dal soggetto coinvolto.
Tanto chiarito, nella definizione della base imponibile dell'imposta di registro per la cessione d'azienda, le passività assumono diversa rilevanza a seconda che si tratti di:
- debiti inerenti, nel qual caso vanno senz'altro scomputati dal calcolo della base imponibile ex art. 51 co. 4 del DPR131/86;
- debiti, accollati all'acquirente, estranei all'attività di impresa, i quali confluiscono nella base imponibile come accolli di debiti.