Il documento OIC 34 (§ A.13) stabilisce che i costi sostenuti per l'ottenimento dei contratti di vendita (es. commissioni pagate ad agenti) sono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali a condizione che:
- i costi siano sostenuti specificatamente per un contratto di vendita;
- l'ottenimento del contratto sia ragionevolmente certo; e,
- tali costi siano recuperabili tramite il contratto di vendita.
Inoltre, i costi sostenuti per l'ottenimento del contratto "possono" essere rilevati a Conto economico se sono ricorrenti o di importo irrilevante, mentre "sono" rilevati a Conto economico se sono recuperati tramite i contratti di vendita nello stesso esercizio in cui sono sostenuti oppure se sarebbero stati sostenuti anche se il contratto non fosse stato ottenuto.
Avuto riguardo all'ambito di applicazione della disciplina, si ritiene che la capitalizzazione possa essere riferita, nonostante il generico riferimento ai "costi per l'ottenimento del contratto di vendita", soltanto a contratti che determinano, in capo al cedente, la rilevazione di ricavi in più esercizi.
In riferimento, invece, alle modalità di ammortamento, sembrerebbe corretto ripartire i costi per l'ottenimento del contratto capitalizzati negli esercizi in cui vengono conseguiti i relativi ricavi e secondo un criterio coerente con quello adottato per l'imputazione dei ricavi.