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Bancarotta fraudolenta per distrazione - Concorso del consulente (Cass. pen. 22.5.2026 n. 18599)

Pubblicato il 29 giugno 2026 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di Cassazione, nella sentenza 22.5.2026 n. 18599, ha precisato che il consulente della società che, operando direttamente sui conti di questa, compie operazioni o pagamenti distrattivi, risponde di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma solo se agisce nella consapevolezza che la sua condotta rechi pregiudizio ai creditori.
In particolare, dal punto di vista dell'elemento materiale, è sottolineato come non possa concorrere nel reato il professionista che si limiti a fornire la propria consulenza tecnica; concorre solo chi travalichi tale confine, spingendosi a dare consigli sui mezzi giuridici per sottrarre i beni ai creditori (concorso morale) o ad assistere l'impresa nei relativi atti (concorso materiale), o con attività volte a garantire l'impunità o a rafforzare, con ausilio e preventive rassicurazioni, il progetto delittuoso.
Il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore, poi, consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori.
Tale elemento soggettivo, nella specie, è stato tratto dal fatto che il commercialista consulente, oltre a essere delegato a operare sui conti correnti, teneva la contabilità e redigeva i bilanci (da cui emergevano ritardati pagamenti), avendo così un punto di osservazione e un patrimonio conoscitivo privilegiati.