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Abuso del diritto nel contesto dell'imposta di registro - Orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 13.6.2026 n. 19706 e 19709)

Pubblicato il 29 giugno 2026 Sole24Ore, Eutekne

Prendendo spunto da due recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass. 13.6.2026 n. 19706 e 19709) - che hanno negato la possibilità di riqualificare, ex art. 20 del DPR 131/86, in "cessione d'azienda", in un caso, la cessione totalitaria di partecipazioni e, nell'altro, il conferimento d'azienda seguito dalla cessione di quote - l'Autore riflette sull'attuale evoluzione in tema di abusività di queste operazioni. Se, infatti, con la riforma dell'art. 20 del DPR 131/86 ne è stata esclusa ogni utilizzabilità al fine di valorizzare gli effetti economici delle operazioni ai fini dell'imposta di registro, sia la prassi che la giurisprudenza sono ormai allineate nell'affermare che, sotto il profilo dell'abuso del diritto (art. 10-bis della L. 212/2000) l'operazione di conferimento azienda seguito dalla cessione della partecipazione nella società conferitaria non è suscettibile di determinare un vantaggio fiscale indebito.
L'indebito, invece, è presente in operazioni di "acquisto partecipazione totalitaria in società - fusione della società totalitariamente partecipata con la società controllante", per le quali, quindi, l'abuso del diritto può essere escluso solo provando l'esistenza di "ragioni extrafiscali non marginali alla base della scelta di non procedere mediante il più semplice e naturale negozio giuridico della compravendita dell'azienda".