Sulla base di quanto sancito dalla Cass. 13.4.2026 n. 9356, le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi costituiscono operazioni non imponibili IVA, se il bene ha effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro, avuto riguardo al luogo del suo uso finale. A questo fine, occorre effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi di fatto oggettivi rilevanti.
Il caso esaminato riguarda una persona fisica, priva di partita IVA e residente in Francia, che aveva acquistato un'autovettura in Italia e pagato l'IVA. Il mezzo era stato poi reimmatricolato in Francia e l'imposta nuovamente versata. Tale soggetto aveva chiesto a rimborso l'IVA assolta nel nostro Paese, ma l'Agenzia delle Entrate e il giudice di secondo grado lo avevano negato, ritenendo che l'imposta non si sarebbe dovuta riscuotere nello Stato membro di destinazione, ossia la Francia. La Corte di Cassazione non ha condiviso la decisione del giudice d'appello, il quale aveva attribuito esclusivamente rilievo alla prima immatricolazione dell'autovettura avvenuta in Italia.