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Rivendita di beni usati - Applicazione del regime del margine - Calcolo dell’IVA sulla differenza tra prezzo di vendita e di acquisto (c.d. “margine di utile”)

Pubblicato il 02 luglio 2026 Sole24Ore, Eutekne

Negli ultimi anni si sono diffuse forme di collezionismo che possono riguardare, fra l'altro, carte da gioco, capi di abbigliamento o accessori (es. scarpe).
Anche grazie alle piattaforme web che facilitano gli scambi, può accadere che operatori commerciali, specializzati nella rivendita di beni usati e che applicano normalmente il regime del margine IVA, acquistino oggetti di questo genere presso privati per rivenderli.
Tuttavia, quando la rivendita riguarda beni che non sono mai stati utilizzati e sono ancora nella loro confezione originaria e intatta, ci si può chiedere se essi siano comunque riconducibili alla nozione di "beni usati" recata dall'art. 36 del DL 41/95, e quindi se sia legittima l'applicazione del regime speciale.
Nel caso descritto, però, non sembra potersi escludere l'applicazione della disciplina nella misura in cui i beni siano stati acquistati presso privati.
La finalità del regime del margine, infatti, è quella di evitare fenomeni di reiterata imposizione per i beni che, dopo una prima uscita dal circuito commerciale, sono ceduti a un soggetto passivo per la successiva rivendita.
Al contempo, va comunque considerato che il regime ha carattere derogatorio, e che la relativa disciplina va interpretata restrittivamente.
In caso di contestazioni, dunque, il rivenditore potrebbe essere chiamato a dimostrare di aver agito in buona fede.