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Imputazione dell'apporto a patrimonio - Assenza di aumento di capitale sociale - Applicabilità del realizzo controllato (Studio Consiglio nazionale del Notariato n. 37-2026/T)

Pubblicato il 02 luglio 2026 Sole24Ore, Eutekne

Con lo Studio n. 37-2026/T, il Consiglio nazionale del Notariato è intervenuto sull'applicazione del regime del c.d. "realizzo controllato" in caso di conferimento di partecipazioni sociali in applicazione dell'art. 177 co. 2 del TUIR.
In particolare, viene commentata l'impostazione della risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 20.1.2026 n. 9, secondo cui l'apporto della partecipazione totalitaria a favore di una società conferitaria di cui il soggetto conferente, una persona fisica non esercente attività d'impresa detenga, già anteriormente alla sua esecuzione la partecipazione totalitaria, può applicare il realizzo controllato ex art. 177 co. 2 del TUIR.
L'Agenzia delle Entrate ha affermato che, in questa particolare ipotesi, un eventuale aumento di capitale non avrebbe risposto ad alcun interesse proprio del soggetto conferente, ma sarebbe stato solo funzionale al formale rispetto delle condizioni previste dalla norma.
Ai fini dell'applicazione di questa impostazione, il Notariato osserva però che essa dovrebbe valere quando l'operazione viene posta in essere da un soggetto che sia socio unico di tutte le società interessate, sia prima che a seguito dell'operazione.
Ciò sembra comportare che le conclusioni cui giunge l'Amministrazione non possano essere automaticamente estese a ipotesi di controllo non totalitario o a compagini sociali plurime.