Notizia

Trasferimento di azioni per causa di morte - Requisito del controllo - Esenzione dall'imposta di successione - Applicabilità

Pubblicato il 03 luglio 2026 Sole24Ore, Eutekne

L'Autore si sofferma sull'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di partecipazioni in società di capitali, di cui all'art. 3 co. 4-ter del D.lgs. 346/90, passando in rassegna le condizioni agevolative.
L'esenzione, infatti, riguarda i trasferimenti per successione, donazione o patti di famiglia:
  • a favore dei discendenti o del coniuge del dante causa;
  • aventi ad oggetto partecipazioni in società di capitale a condizione che consentano al beneficiario di acquisire o rafforzare il controllo sociale ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.;
  • purché i beneficiari si impegnino in atto a conservare il controllo per almeno 5 anni.
In relazione alla condizione del controllo, l'Autore rileva che la giurisprudenza e la prassi hanno assunto un atteggiamento rigoroso che richiede il controllo non sia solo "formale" ma consenta effettivamente ai beneficiari di assumere decisioni nelle materie indicate dal Codice civile (artt. 2364 c.c., 2364-bis c.c., 2454 c.c. e 2479 c.c.).