Il Tribunale di Milano, nel decreto del 17.7.2025, ha stabilito che la decisione dell'assemblea di "sopprimere" il Collegio sindacale non obbligatorio di una srl in liquidazione per contenere i costi equivale a revoca dei sindaci (nel caso di specie, la nomina era avvenuta su istanza del più importante cliente della srl, nonostante non ne fosse obbligatoria la presenza, stante l'opzione iniziale della società per il solo revisore legale).
Si rende, pertanto, necessario, ai fini dell'efficacia della relativa deliberazione assembleare, verificare se l'esigenza di contenere i costi possa essere considerata una giusta causa di cessazione dell'incarico ex art. 2400 co. 1 c.c..
Ma la giusta causa di revoca dei sindaci è ravvisabile in circostanze, sopravvenute alla nomina, che minino il
rapporto di fiducia tra la società e il componente dell'organo di controllo in quanto relative alla persona del sindaco o al suo comportamento non rispettoso dei doveri della carica.
Non possono essere considerate tali tutte quelle circostanze che si presentino estranee alla sfera giuridica del
sindaco; si pensi, ad esempio, all'esigenza di procedere con riorganizzazioni aziendali o al mero cambiamento di idea circa la convenienza economica del mantenimento del Collegio sindacale. Organo che, anche in presenza del revisore, non costituisce affatto una sovrastruttura inutile nell'organizzazione sociale.