Con l’Ordinanza n. 21745 del 25 giugno 2026, la Suprema Corte conferma che non si possa riscontrare alcuna responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti del lavoratore se all’epoca della retrocessione i crediti non erano ancora maturati ed il rapporto di lavoro era nel frattempo cessato. In materia di trasferimento d’azienda, l’art. 2112 c.c. si applica sì anche nell’ipotesi di cessazione del contratto di affitto d’azienda e conseguente retrocessione della stessa all’originario cedente, ma a condizione che quest’ultimo prosegua l’attività già esercitata in precedenza. In tale contesto, il meccanismo di solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d’azienda presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento, dunque non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi a tale momento.