La tardiva emissione della fattura e la tardiva integrazione della stessa in caso di reverse charge riguardano fattispecie distinte per cui sono previste sanzioni differenti dall'art. 6 del D.lgs. 471/97. Facendo riferimento, in questa sede, alle violazioni commesse dall'1.9.2024, si ricorda che in caso di tardiva trasmissione della fattura elettronica al SdI, la sanzione sarà pari al 70% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 300 euro. L'ammontare si riduce se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, attestandosi su un importo che va da 250 a 2.000 euro. Se l'operazione è invece non imponibile, esente, non soggetta a IVA o soggetta a inversione contabile, il cedente o prestatore che omette la fatturazione o trasmette il documento al SdI oltre i termini è passibile di una sanzione pari al 5% del corrispettivo non documentato con un minimo di 300 euro. L'importo si attesta fra 250 e 2.000 euro se la violazione non rileva neppure ai fini della dichiarazione dei redditi. Quanto, invece, alla tardiva applicazione del reverse charge, avendo sempre riguardo alle violazioni commessedall'1.9.2024, il cessionario/committente che non proceda all'integrazione della fattura di acquisto e alla sua registrazione entro i termini di legge, è soggetto a una sanzione compresa fra 500 e 10.000 euro. L'importo sale al 5%dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro, se l'operazione non risulta neppure dalla contabilità.