In caso di compresenza di perdite infragruppo, perdite omologate e perdite non omologate, i criteri di utilizzo e le regole di priorità sono stabiliti:
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dall'art. 6 co. 1 del DM 27.6.2025, secondo il quale, se il patrimonio netto è inferiore al dato complessivo delle perdite, l’eccedenza si considera formata dalle perdite non omologate, le quali devono essere abbandonate nel limite di tale differenza;
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dall'art. 6 co. 2 del DM 27.6.2025, in base al quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del DM medesimo, si considerano prioritariamente utilizzate a riduzione degli imponibili le perdite di formazione meno recente (per le perdite omologate, si fa riferimento all'annualità in cui esse sono state sottoposte, con esito positivo, ai test di vitalità e al limite del patrimonio netto in occasione di una precedente operazione straordinaria);- dall'art. 8 del DM 27.6.2025, secondo cui, in presenza di perdite prodotte prima del 2024 e a decorrere dal 2024, si applicano gli stessi criteri previsti per le ipotesi in cui coesistono perdite di diversa natura: quindi, l'importo delle perdite che eccede il valore del patrimonio netto si considera formato prioritariamente dalle perdite fiscali ante 2024(non omologate) e, in presenza di redditi imponibili, si considerano prioritariamente utilizzate le medesime perdite.