In base all'art. 6 co. 3 del DM 17.6.2014, per i registri contabili tenuti in modalità informatica, l'imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nelle misure di 16,00 oppure di 32,00 euro. In tal caso, l'imposta “relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l'anno" è versata (art. 6 co. 1 e 2 del DM17.6.2014):
-
con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24, utilizzando il codice tributo "2501";
-
in unica soluzione;
-
entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13.7.2026 n. 144, ha precisato che l'espressione ogni 2.500registrazioni o frazioni di esse attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di registrazioni inferiore alla citata soglia.
In sostanza, ai fini dell'imposta di bollo dovuta sui registri contabili tenuti in modalità informatica (nel caso specifico, il libro giornale), il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse va effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo di imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio. Conseguentemente, se nel corso dell'esercizio il libro giornale è utilizzato per registrare un numero di operazioni costituenti una frazione della soglia di 2.500 registrazioni, il presupposto impositivo è comunque soddisfatto e il relativo importo è dovuto per l'esercizio di riferimento, entro 120 giorni dalla sua chiusura.