I soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'UE, che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia o si sono ivi identificati direttamente, possono recuperare l'IVA assolta nel nostro Paese chiedendone il rimborso tramite il "portale elettronico", qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 38-bis2 del DPR 633/72.Secondo la prassi amministrativa (es. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.12.2025 n. 319), è necessario chele fatture di acquisto la cui imposta è chiesta a rimborso:- siano intestate alla partita IVA estera del soggetto non residente;- non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata utilizzando la partita IVA italiana. Tuttavia, la Cass. 25.6.2026 n. 21731 ha negato la legittimità di questo limite formale derivante dall'intestazione delle fatture d'acquisto. Infatti, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione a cui sono addivenuti i giudici di merito per i quali sussiste un unico soggetto passivo, anche se una società non residente è identificata direttamente ai fini IVA in Italia.