Con l'ordinanza 10.7.2026 n. 23047, la Cassazione ha affermato che la riqualificazione ai fini IVA di un contratto di cessione d'azienda può essere effettuata a prescindere dagli accertamenti effettuati ai fini dell'imposta di registro e, in particolare, senza tenere conto della norma di interpretazione degli atti di cui all'art. 20 del DPR 131/86.Ai fini IVA, deve farsi riferimento alla nozione civilistica di azienda e, come indicato dalla Corte di Giustizia UE, per cessione d'azienda deve intendersi, esaminando gli elementi fattuali, il trasferimento dell'insieme di beni, materiali e immateriali, i quali "complessivamente costituiscono un'impresa o una parte d'impresa idonea a continuare un’attività economica autonoma" (sentenza 10.11.2011, causa C-444/10). Se l'operazione, originariamente qualificata a livello testuale come contratto di affitto d'azienda, viene riconfigurata come cessione d'azienda, è illegittima la detrazione dell'IVA assolta da parte dell'avente causa. La cessione d'azienda integra, infatti, un'operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72.