Lo schema dell'ulteriore D.lgs. correttivo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), ad ora non ancora trasmesso alle Commissioni parlamentari per il previsto parere, dispone che i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta, diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, costituiscono reddito di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva del 26%.In base a quanto stabilito dallo schema di D.lgs., la nuova disciplina dovrebbe applicarsi ai crediti acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ma consentirebbe agli esercenti arti e professioni di optare per l’applicazione dell'imposta sostitutiva anche con riferimento ai crediti già acquistati a decorrere dal 2024. A tal fine, viene stabilito che, qualora la dichiarazione dei redditi sia già stata presentata, è ammessa la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, chiarendo che non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. L’Autore evidenzia i profili critici della proposta di modifica normativa.