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Proroga dei versamenti per i contribuenti con isa e per i soggetti minimi e forfetari- versamento senza la maggiorazione dello 0,8% - termine del 20.7.2026

Pubblicato il 16 luglio 2026 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 1-sexies co. 1-2 del DL 30.4.2026 n. 63 (conv. L. 25.6.2026 n. 113), che ha "ripreso" quanto originariamente previsto dall’art. 6 dell'abrogato DL 22.5.2026 n. 89, ha disposto la proroga per i versamenti in scadenza il 30.6.2026, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:- al 20.7.2026, senza maggiorazione;- oppure al 20.8.2026, con la maggiorazione dello 0,8% (raddoppiata rispetto a quanto previsto in via ordinaria e in relazione alle proroghe degli scorsi anni).La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Rientrano nella proroga anche i contribuenti che:
  • applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
  • partecipano a società, associazioni e imprese aventi i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. Poiché l'art. 1-sexies co. 1 del DL 63/2026 prevede l'espressa deroga a quanto disposto dall'art. 17 co. 2 del DPR435/2001, per i soggetti rientranti nella proroga che effettuano i versamenti dal 21.7.2026 al 20.8.2026 è sempre dovutala maggiorazione dello 0,8%; in pratica, i contribuenti prorogati non possono decidere di versare entro il 30.7.2026 con la maggiorazione dello 0,4%, sulla base della disciplina ordinaria. La proroga si applica:- a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP;- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi, ad esempio le imposte sostitutive sul maggior reddito 2025 di chi ha aderito al concordato preventivo o per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta;- nonché ai contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni, compresi i soci di srl che non sono in regime di trasparenza fiscale.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Persone fisiche Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPEF (saldo 2...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitu...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (compresi i soggetti che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 gg. e ch...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. IRAP 2026 Soggetti che non beneficiano della proroga

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con...