L'art. 1-sexies co. 1-2 del DL 30.4.2026 n. 63 (conv. L. 25.6.2026 n. 113), che ha "ripreso" quanto originariamente previsto dall’art. 6 dell'abrogato DL 22.5.2026 n. 89, ha disposto la proroga per i versamenti in scadenza il 30.6.2026, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:- al 20.7.2026, senza maggiorazione;- oppure al 20.8.2026, con la maggiorazione dello 0,8% (raddoppiata rispetto a quanto previsto in via ordinaria e in relazione alle proroghe degli scorsi anni).La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Rientrano nella proroga anche i contribuenti che:
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applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014;
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applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
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presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
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partecipano a società, associazioni e imprese aventi i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. Poiché l'art. 1-sexies co. 1 del DL 63/2026 prevede l'espressa deroga a quanto disposto dall'art. 17 co. 2 del DPR435/2001, per i soggetti rientranti nella proroga che effettuano i versamenti dal 21.7.2026 al 20.8.2026 è sempre dovutala maggiorazione dello 0,8%; in pratica, i contribuenti prorogati non possono decidere di versare entro il 30.7.2026 con la maggiorazione dello 0,4%, sulla base della disciplina ordinaria. La proroga si applica:- a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP;- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi, ad esempio le imposte sostitutive sul maggior reddito 2025 di chi ha aderito al concordato preventivo o per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta;- nonché ai contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni, compresi i soci di srl che non sono in regime di trasparenza fiscale.