L'applicabilità del regime del realizzo controllato ex art. 177 co. 2 del TUIR ai conferimenti di partecipazioni verso una società di persone conferitaria è stata negata in diverse occasioni dall'Amministrazione finanziaria. Con riferimento alla previgente disposizione, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'ambito soggettivo dell'art. 177 co. 2 del TUIR deve corrispondere a quello dell'art. 177 co. 1 del TUIR. Tra i diversi riscontri dottrinali, rassegnati nell'articolo, pare prevalente quello che ritiene applicabile il regime del realizzo controllato alle società di persone conferitarie. Nel contesto normativo attuale la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate non pare più sostenibile considerato che col D.lgs.. 192/2024 il legislatore ha espressamente differenziato l'ambito soggettivo dei due regimi.